L'Imputato, condannato per il reato di vendita di merci con segni falsi, ha presentato personalmente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. I giudici hanno chiarito che, a seguito delle modifiche legislative, non è consentito il ricorso per cassazione personale: l'atto deve essere obbligatoriamente redatto e sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale. Di conseguenza, L'Imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di quattromila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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