Un cittadino chiede un risarcimento per diffamazione, ma commette un errore formale nel chiamare in causa il responsabile, indicando una qualifica errata. Il Tribunale dichiara la nullità dell'atto processuale e rigetta la domanda. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, affermando un principio fondamentale: un errore di forma non invalida automaticamente un atto se questo ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè informare il destinatario e permettergli di difendersi. La sostanza deve prevalere sulla forma. La causa dovrà essere riesaminata.
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