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Art. 569 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Altri anni per Art. 569 Codice di Procedura Penale

Ricorso inammissibile per rivalutazione dei fatti
La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un individuo condannato per porto di coltello. L'inammissibilità deriva da due motivi principali: la richiesta di una nuova valutazione delle prove, non permessa in sede di legittimità, e l'introduzione di un nuovo motivo di doglianza (la particolare tenuità del fatto) non sollevato nel precedente grado di giudizio. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Ricorso inammissibile: i motivi infondati in Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile contro una condanna per ricettazione. L'ordinanza analizza quattro motivi di ricorso, ritenendoli manifestamente infondati o proceduralmente preclusi. Vengono esaminate le questioni della prescrizione, delle attenuanti, della non punibilità per particolare tenuità del fatto e dell'applicazione delle pene sostitutive previste dalla riforma Cartabia, sottolineando i rigorosi oneri processuali a carico della difesa.
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