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Art. 564 Codice di Procedura Civile

Opposizione all’esecuzione immobiliare e rinuncia tardiva
Una banca avvia un pignoramento su beni immobili per alcuni debiti agrari. Successivamente i debitori stipulano una transazione con l'istituto e pagano quanto concordato. La banca, tuttavia, non cancella subito la procedura e interviene nella stessa espropriazione per un distinto mutuo agrario insoluto, rinunciando poi solo ai crediti originari già transatti. L'erede dei debitori promuove opposizione all'esecuzione immobiliare per far dichiarare estinta l'intera procedura. La Corte di Appello rigetta l'istanza di estinzione: l'estinzione dell'azione del creditore procedente non arresta l'espropriazione se sopravviene un intervento fondato su un valido titolo autonomo, anche appartenente alla stessa banca. I giudici accolgono invece la richiesta sulle spese legali, compensandole al cinquanta per cento a causa del contrasto giurisprudenziale risolto solo durante la causa.
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