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Art. 56 Codice di Procedura Penale — Sezione Prima Penale

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Colloqui in Carcere: Videochiamata Legittima anche per 41-bis
Un detenuto sottoposto al regime speciale (Art. 41-bis) ha chiesto di poter effettuare colloqui in carcere con i familiari tramite videochiamata durante l'emergenza Covid-19. Il Magistrato di Sorveglianza ha accolto la richiesta, e il Tribunale di Sorveglianza ha confermato. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso, sostenendo che la normativa emergenziale consentisse solo colloqui telefonici per i detenuti in regime speciale e che il Tribunale avesse invaso le competenze delle forze dell'ordine. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'uso della videochiamata per i colloqui in carcere è legittimo quando i colloqui in presenza sono impossibili o molto difficili, anche per i detenuti in regime speciale. La Corte ha anche confermato la legittimità del supporto logistico per i familiari.
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Appello imputato detenuto: domicilio non richiesto
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'obbligo di eleggere domicilio per presentare appello, introdotto dalla Riforma Cartabia, non si applica all'imputato detenuto. Una Corte d'Appello aveva dichiarato inammissibile un gravame per questa mancanza, ma la Suprema Corte ha annullato la decisione, affermando che le notifiche al detenuto vanno sempre fatte in carcere, rendendo l'elezione di domicilio un atto superfluo. La sentenza chiarisce un punto cruciale per l'appello dell'imputato detenuto, garantendo il diritto di accesso alla giustizia.
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