Una lavoratrice contesta il trasferimento da una sede all'altra, giustificato dall'azienda con ragioni organizzative. La Corte di Cassazione ha dichiarato il trasferimento illegittimo applicando il principio del "giudicato esterno": una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti, riguardante il licenziamento della dipendente, aveva già accertato l'illegittimità dello stesso trasferimento. Questa decisione è diventata vincolante, portando all'annullamento della sentenza d'appello e al rinvio del caso per una nuova valutazione basata su questo punto fermo.
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Un socio di maggioranza ha impugnato la sentenza che apriva la liquidazione giudiziale della sua società, sostenendo che la domanda dell'amministratore fosse formalmente invalida e costituisse un abuso del processo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo un importante principio: la domanda di liquidazione giudiziale, a differenza di altri strumenti di regolazione della crisi, non necessita di verbale notarile. È sufficiente che sia sottoscritta dal legale rappresentante. Inoltre, ha chiarito che il socio non può eccepire l'abuso del processo per bloccare la procedura se lo stato di insolvenza è accertato.
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Un gruppo di medici dirigenti ha citato in giudizio il proprio datore di lavoro, un'azienda sanitaria, sostenendo che i loro fondi per la retribuzione accessoria fossero stati determinati illegittimamente perché non incrementati in proporzione alle nuove assunzioni. La Corte di Cassazione ha respinto la loro richiesta, stabilendo che i contratti collettivi non impongono un automatismo nell'incremento dei fondi per la retribuzione accessoria. Al contrario, richiedono un adeguamento 'congruo', che implica una valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro, bilanciando l'aumento del personale con i vincoli di bilancio.
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La Cassazione conferma la sanzione in una procedura disciplinare, rigettando il ricorso di una lavoratrice. Decisiva l'applicazione del principio *tempus regit actum* riguardo a una modifica normativa sul tentativo di conciliazione, avvenuta durante il procedimento.
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Un dirigente pubblico di seconda fascia ha svolto per anni mansioni sostitutive di un dirigente di prima fascia, richiedendo le relative differenze retributive. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che nel pubblico impiego contrattualizzato è indispensabile un incarico dirigenziale formale per ottenere la retribuzione superiore. Il semplice svolgimento di fatto delle mansioni non è sufficiente, a causa del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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Un dirigente veterinario ha contestato l'unificazione del fondo per la retribuzione di risultato con quello dei dirigenti medici, sostenendo un pregiudizio economico. La Corte di Cassazione ha accolto la sua tesi, stabilendo che la contrattazione collettiva del periodo prevedeva fondi distinti. La Corte ha invece rigettato la richiesta di indennità di polizia giudiziaria, poiché per il periodo in questione era necessaria una nomina formale non dimostrata.
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Un dirigente veterinario ha contestato l'unificazione del fondo per la retribuzione di risultato con quello dei dirigenti medici, rivendicando l'esistenza di un fondo separato. I tribunali di merito hanno respinto la sua richiesta. La Corte di Cassazione, con un'ordinanza interlocutoria, ha riconosciuto la novità e la complessità della questione interpretativa dei contratti collettivi sulla retribuzione dirigenti veterinari. Evidenziando come i testi contrattuali utilizzino il termine "fondi" al plurale, ha rinviato la causa a una pubblica udienza per una decisione finale, aprendo alla possibilità di riconoscere fondi distinti.
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Una dirigente medico ha ottenuto il riconoscimento di una retribuzione superiore per aver di fatto diretto una 'struttura semplice' all'interno di un'azienda sanitaria. La Corte di Cassazione ha confermato le decisioni di merito, dichiarando inammissibile il ricorso dell'azienda. La Corte ha stabilito che la qualificazione di un incarico dirigenziale si basa sulle concrete responsabilità e autonomie gestionali, una valutazione di fatto che non può essere riesaminata in sede di legittimità.
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