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Art. 559 Codice di Procedura Penale — Sezione Quarta Penale

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Redazione della sentenza da giudice diverso: condanna confermata
Un ciclista, procedendo contromano, ha causato la caduta e il ferimento di un pedone. Condannato per lesioni colpose, il ciclista ha fatto ricorso in Cassazione eccependo la prescrizione e la nullità del provvedimento per via della redazione della sentenza da giudice diverso rispetto a quello che aveva deliberato il dispositivo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il potere sostitutivo del Presidente del Tribunale permette di delegare la stesura della motivazione a un altro magistrato in caso di impedimento del decisore, senza violare il principio di immediatezza. Inoltre, l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere la prescrizione maturata dopo la lettura del dispositivo in udienza. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese e la sanzione pecuniaria.
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