Un imputato ha presentato un ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP di Bari. La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso penale. Questo perché la sentenza di patteggiamento era stata concordata dopo il 2 agosto 2017, data che ha introdotto nuove limitazioni alla possibilità di impugnare tali accordi. Di conseguenza, il ricorso è stato considerato palesemente fuori dai termini e dalle condizioni previste dalla legge. L'imputato è stato condannato a pagare le spese processuali e una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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