Un genitore ha donato con lo stesso atto quote societarie a due figli, lasciando gli altri privi della quota minima garantita. I fratelli esclusi hanno avviato una azione di riduzione donazioni per recuperare la propria quota di riserva, convenendo però in giudizio soltanto uno dei beneficiari. La Corte d'Appello ha ridotto la donazione contestata in misura proporzionale e ha assegnato quote societarie reali invece di somme di denaro. La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione. I giudici hanno chiarito che le donazioni coeve si riducono in proporzione al rispettivo valore e che la scelta di non citare tutti i donatari impedisce di recuperare l'intera lesione dall'unico convenuto. Inoltre, la reintegrazione avviene normalmente in natura, gravando l'erede dell'eventuale perdita di valore del bene successiva alla morte del donante.
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