Il Procuratore Generale ha impugnato una sentenza di patteggiamento emessa in udienza predibattimentale nei confronti di un automobilista accusato di guida in stato di ebbrezza. Il Tribunale aveva indicato un termine di trenta giorni per il deposito della motivazione, avvenuto il primo luglio, con notifica al Procuratore il giorno successivo. Il ricorso è stato presentato solo a settembre. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo. Trattandosi di un provvedimento emesso in camera di consiglio, il termine per impugnazione è tassativamente di quindici giorni e decorre dalla comunicazione del deposito della sentenza, indipendentemente dall'errata indicazione di un termine più lungo da parte del giudice di merito.
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