La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due imputati contro un'ordinanza del Tribunale che aveva restituito alla difesa alcune memorie depositate durante l'udienza predibattimentale. I ricorrenti sostenevano che tale rifiuto configurasse un atto abnorme, violando il diritto di difesa e il potere di deposito atti previsto dall'art. 121 c.p.p. La Suprema Corte ha invece chiarito che i documenti non erano semplici memorie ma consulenze tecniche contenenti valutazioni nuove. Inoltre, la restituzione non blocca il processo né pregiudica la difesa, poiché il materiale può essere ripresentato nella fase dibattimentale. Non sussiste quindi l'atto abnorme, mancando sia l'estraneità al sistema normativo sia la paralisi del procedimento.
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