Un Ente Pubblico si oppone al pagamento richiesto da un'Associazione temporanea di imprese per lavori idrici. L'Ente Pubblico sostiene di aver già versato una parte della somma a un creditore di una delle aziende associate, in seguito a un pignoramento presso terzi. La Corte d'Appello nega lo scomputo, ritenendo l'associazione un soggetto distinto dalle singole imprese. La Cassazione accoglie il ricorso dell'Ente Pubblico: l'Associazione temporanea di imprese non costituisce un nuovo soggetto giuridico autonomo. Di conseguenza, le quote di spettanza delle singole imprese sono identificabili e il pagamento effettuato al creditore della singola azienda associata deve essere sottratto dal debito complessivo dell'Ente Pubblico, per evitare un ingiusto doppio pagamento.
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