La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2618/2024, ha stabilito un principio chiave sulla prescrizione del compenso dell'avvocato. In un caso riguardante il recupero di onorari per una procedura esecutiva, la Corte ha chiarito che il termine di prescrizione presuntiva di tre anni decorre dalla conclusione dell'incarico, che coincide con il deposito del provvedimento di assegnazione del credito, e non da successive attività di sollecito. Questa decisione annulla la sentenza di merito che aveva posticipato l'inizio della decorrenza, riaffermando l'esigenza di certezza nei rapporti legali.
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