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Art. 549 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 549 Codice di Procedura Civile

Accertamento dell’obbligo del terzo: le prove non si riaprono
Un creditore avvia un pignoramento nei confronti di un'impresa ed esegue il blocco dei crediti che quest'ultima vanta verso un proprio cliente. In assenza della dichiarazione formale sull'importo dovuto, viene instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. I giudici di primo e secondo grado accertano l'esistenza di un debito del cliente per oltre trentunomila euro. Il cliente ricorre in Cassazione sostenendo di aver già saldato alcune fatture prima del pignoramento e contestando la ricostruzione probatoria. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che nel giudizio di legittimità non si può richiedere un riesame delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e completa. Il cliente perde la causa e viene condannato al pagamento del debito, delle spese legali e del doppio del contributo unificato.
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Pignoramento presso terzi: conto vuoto ma crediti futuri salvi
Il Condominio, creditore di un condomino, ha avviato un pignoramento presso terzi sul conto corrente di quest'ultimo presso Poste Italiane. Al momento della notifica dell'atto il saldo era di soli 1,55 euro, ma successivamente, prima della dichiarazione del terzo, sono affluiti oltre 21.000 euro. I giudici di merito avevano limitato il pignoramento alla somma iniziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che il pignoramento presso terzi si estende anche alle somme depositate sul conto corrente dopo la notifica dell'atto, purché pervenute prima della dichiarazione del terzo o della sentenza di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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