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Art. 548 Codice di Procedura Civile — Sezione Sezioni Unite Civile

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Pignoramento del credito d’imposta: Fisco battuto dal giudice
Un creditore ha avviato il pignoramento del credito d'imposta spettante a una società debitrice direttamente presso l'Amministrazione Finanziaria. L'ente pubblico ha reso dichiarazione negativa negando il debito, ma il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'esistenza del credito. L'ente impositore si è opposto rivendicando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria. I Supremi Giudici hanno confermato la piena giurisdizione del giudice ordinario civile. A seguito delle riforme processuali, l'accertamento dell'obbligo del terzo produce effetti circoscritti alla sola procedura esecutiva senza definire definitivamente il rapporto fiscale tra contribuente e Fisco. Il creditore ottiene così la tutela delle proprie ragioni davanti al tribunale ordinario civile.
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Regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha dichiarato inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto da uno Stato estero nell'ambito di un'opposizione a un pignoramento immobiliare. La Corte ha ribadito il principio consolidato secondo cui tale strumento è applicabile solo nei processi di cognizione e non in quelli esecutivi, né nei giudizi di opposizione all'esecuzione, poiché le questioni sollevate (come l'immunità dei beni) attengono alla legittimità dell'esecuzione stessa e non alla giurisdizione.
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