Un creditore ha avviato il pignoramento del credito d'imposta spettante a una società debitrice direttamente presso l'Amministrazione Finanziaria. L'ente pubblico ha reso dichiarazione negativa negando il debito, ma il giudice dell'esecuzione ha riconosciuto l'esistenza del credito. L'ente impositore si è opposto rivendicando la giurisdizione esclusiva del giudice tributario. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha respinto l'eccezione dell'Amministrazione Finanziaria. I Supremi Giudici hanno confermato la piena giurisdizione del giudice ordinario civile. A seguito delle riforme processuali, l'accertamento dell'obbligo del terzo produce effetti circoscritti alla sola procedura esecutiva senza definire definitivamente il rapporto fiscale tra contribuente e Fisco. Il creditore ottiene così la tutela delle proprie ragioni davanti al tribunale ordinario civile.
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