Un creditore avvia un pignoramento nei confronti di un'impresa ed esegue il blocco dei crediti che quest'ultima vanta verso un proprio cliente. In assenza della dichiarazione formale sull'importo dovuto, viene instaurato il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo. I giudici di primo e secondo grado accertano l'esistenza di un debito del cliente per oltre trentunomila euro. Il cliente ricorre in Cassazione sostenendo di aver già saldato alcune fatture prima del pignoramento e contestando la ricostruzione probatoria. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, ribadendo che nel giudizio di legittimità non si può richiedere un riesame delle prove se la motivazione dei giudici di merito è logica e completa. Il cliente perde la causa e viene condannato al pagamento del debito, delle spese legali e del doppio del contributo unificato.
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