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Art. 547 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 547 Codice di Procedura Civile

Pignoramento presso terzi: limiti del credito ed esito del ricorso
Un creditore ha promosso un pignoramento presso terzi per recuperare somme dovute dal proprio debitore. Il terzo pignorato ha reso una dichiarazione positiva, riconoscendo il debito esistente. Il creditore ha contestato la misura delle somme dichiarate, pretendendo di includere anche crediti sorti successivamente alla dichiarazione iniziale. I giudici di merito hanno respinto la richiesta del creditore per difetto dei presupposti. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del creditore per gravi carenze formali, mancata esposizione chiara dei motivi e violazione delle regole procedurali. Il creditore ha subito la condanna definitiva al pagamento delle spese legali a favore dei controricorrenti.
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Pignoramento presso terzi: dichiarazione positiva o negativa?
Un creditore ha avviato la procedura di pignoramento presso terzi per recuperare somme dovute dal debitore. Il terzo pignorato ha rilasciato una dichiarazione attestando la presenza di precedenti vincoli di importo superiore al debito azionato, senza chiarire la sorte di eventuali somme residue. Il creditore ha promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, ritenendo negativa la dichiarazione. I giudici di merito hanno rigettato l'istanza per difetto di interesse, qualificando la risposta come positiva. Il creditore ha proposto ricorso per cassazione evidenziando la natura negativa della comunicazione. La Suprema Corte ha rimesso la trattazione alla pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione.
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Pignoramento presso terzi: conto vuoto ma crediti futuri salvi
Il Condominio, creditore di un condomino, ha avviato un pignoramento presso terzi sul conto corrente di quest'ultimo presso Poste Italiane. Al momento della notifica dell'atto il saldo era di soli 1,55 euro, ma successivamente, prima della dichiarazione del terzo, sono affluiti oltre 21.000 euro. I giudici di merito avevano limitato il pignoramento alla somma iniziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che il pignoramento presso terzi si estende anche alle somme depositate sul conto corrente dopo la notifica dell'atto, purché pervenute prima della dichiarazione del terzo o della sentenza di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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