Una ex-moglie ha tentato di recuperare l'assegno di mantenimento dovuto dal suo ex-marito tramite un pignoramento presso terzi sullo stipendio erogato da un'azienda. L'azienda è poi entrata in liquidazione coatta amministrativa. La donna ha chiesto l'ammissione del suo credito allo stato passivo dell'azienda, ma il commissario liquidatore ha rifiutato, sostenendo che l'azienda vantava un controcredito verso l'ex-marito. La Corte di Cassazione ha confermato il rifiuto, stabilendo che l'ordinanza di assegnazione era successiva all'apertura della liquidazione e che la donna non aveva provato l'esistenza del credito del marito verso l'azienda, rendendo inefficace il pignoramento presso terzi in liquidazione.
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