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Art. 546 Codice di Procedura Penale — Sezione Sezioni Unite Penale

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Recidiva e prescrizione: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 20808/2019, ha stabilito un principio fondamentale in materia di recidiva e prescrizione del reato. La Corte ha chiarito che la sola valorizzazione dei precedenti penali per negare le attenuanti generiche non comporta un automatico riconoscimento della recidiva. Di conseguenza, se non vi è un esplicito aumento di pena per la recidiva o un giudizio di bilanciamento con altre circostanze, questa non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione, i quali non subiranno l'allungamento previsto. Il caso riguardava due imputati per contrabbando i cui reati sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione.
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Sospensione condizionale appello: l’onere di richiesta
Un imputato, condannato per detenzione di stupefacenti, otteneva in appello una riduzione di pena che lo rendeva idoneo al beneficio della sospensione condizionale. Tuttavia, non avendolo richiesto, la Corte d'Appello non si pronunciava sul punto. Le Sezioni Unite della Cassazione, investite della questione, hanno stabilito che l'imputato non può lamentare in Cassazione la mancata applicazione del beneficio se non lo ha esplicitamente richiesto durante il giudizio di appello. La sentenza chiarisce che, sebbene il giudice d'appello abbia il dovere di motivare la sua decisione, l'attivazione di tale potere-dovere è subordinata a un impulso di parte. Di conseguenza, la parola_chiave, ovvero la sospensione condizionale in appello, diventa un diritto la cui tutela processuale dipende da una specifica istanza.
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Pene accessorie bancarotta: la discrezionalità del Giudice
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite interviene su un caso di bancarotta fraudolenta per risolvere un contrasto giurisprudenziale sulla durata delle pene accessorie. A seguito di una pronuncia della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la durata fissa di 10 anni, le Sezioni Unite stabiliscono che la durata di tali pene non deve essere automaticamente legata a quella della pena principale. Spetta invece al giudice di merito determinarla in concreto, con un potere discrezionale basato sui criteri dell'art. 133 c.p., entro il limite massimo previsto dalla legge. Di conseguenza, la sentenza viene annullata con rinvio limitatamente alla determinazione delle pene accessorie bancarotta.
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