Un professionista impugna la sanzione disciplinare avvocati della sospensione per sei mesi inflittagli dal Consiglio Distrettuale di Disciplina. Il ricorrente sostiene la nullità della decisione poiché firmata solo dal Presidente e dal Segretario, e non dal relatore. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile perché il ricorrente non ha contestato tutte le autonome motivazioni della sentenza d'appello. Tuttavia, nell'interesse della legge, le Sezioni Unite chiariscono un importante principio: i provvedimenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina hanno natura amministrativa e non giurisdizionale. Pertanto, per la loro validità è sufficiente la firma del Presidente e del Segretario dell'organo collegiale, senza che sia necessaria la sottoscrizione del relatore. Vince l'Ordine professionale; il professionista perde e deve pagare il doppio del contributo unificato.
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