La Corte di Cassazione ha stabilito che, nel giudizio di opposizione a un pignoramento presso terzi, il terzo pignorato (ad esempio, la banca) è un litisconsorte necessario. La sua mancata partecipazione al processo causa la nullità del giudizio. La Corte ha cassato la sentenza d'appello, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere, e ha rinviato la causa al primo grado per integrare correttamente il contraddittorio, sottolineando che tale necessità va valutata "ex ante" e non in base all'esito della lite.
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