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Art. 546 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 546 Codice di Procedura Civile

Cancellazione della società dal registro delle imprese e crediti
Una società debitrice ha contestato due decreti ingiuntivi emessi a favore di una società creditrice, poi estinta. La debitrice sosteneva che la cancellazione della società dal registro delle imprese e la mancata presentazione dei bilanci implicassero la rinuncia tacita al credito. Inoltre, chiedeva di compensare le somme versate direttamente ai lavoratori della creditrice a seguito di un pignoramento per crediti pregressi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della debitrice. L'estinzione della creditrice non comporta alcuna remissione automatica del debito, trasferendo invece i crediti ai soci. Inoltre, il pagamento per pignoramenti riferiti a mensilità precedenti non estingue i debiti maturati per prestazioni successive.
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Pignoramento presso terzi: conto vuoto ma crediti futuri salvi
Il Condominio, creditore di un condomino, ha avviato un pignoramento presso terzi sul conto corrente di quest'ultimo presso Poste Italiane. Al momento della notifica dell'atto il saldo era di soli 1,55 euro, ma successivamente, prima della dichiarazione del terzo, sono affluiti oltre 21.000 euro. I giudici di merito avevano limitato il pignoramento alla somma iniziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Condominio, stabilendo che il pignoramento presso terzi si estende anche alle somme depositate sul conto corrente dopo la notifica dell'atto, purché pervenute prima della dichiarazione del terzo o della sentenza di accertamento. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.
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