Un avvocato promuove un'esecuzione forzata contro un ente previdenziale per incassare i compensi professionali liquidati da una sentenza. L'ente si oppone, evidenziando di aver ricevuto in precedenza un ordine di pignoramento esattoriale presso terzi dall'Agente della Riscossione per debiti tributari del professionista. Il legale contesta la validità del blocco, eccependo il deposito cartaceo dell'opposizione e sostenendo l'inefficacia della procedura esattoriale rispetto a crediti liquidati successivamente. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'avvocato. I giudici confermano la piena efficacia del pignoramento esattoriale presso terzi: il vincolo di custodia grava sull'ente debitore e si estende anche ai crediti futuri derivanti da rapporti preesistenti. Inoltre, all'epoca dei fatti, l'ente poteva costituirsi legittimamente con modalità cartacea nel giudizio di opposizione.
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