Un agente della riscossione pignora la pensione di un contribuente per tasse locali non pagate. Il contribuente si oppone contestando il metodo di pignoramento e la prescrizione del debito. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23355/2025, stabilisce che la giurisdizione sul pignoramento spetta al giudice ordinario. Le questioni sulla regolarità formale dell'atto esecutivo e sui fatti estintivi del credito (come la prescrizione) avvenuti dopo la notifica della cartella esattoriale non rientrano nella competenza del giudice tributario.
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