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Art. 545 Codice di Procedura Civile — Sezione Sesta Civile

Altri anni per Art. 545 Codice di Procedura Civile

Pignoramento presso terzi: causa nulla se manca la banca
Un creditore ha avviato una procedura esecutiva contro un debitore, bloccando le somme depositate sul suo conto bancario. Il debitore ha contestato i limiti di pignorabilità delle giacenze tramite opposizione agli atti esecutivi, ma il tribunale ha respinto il ricorso. La Corte di Cassazione ha esaminato la vicenda e ha riscontrato un vizio fondamentale a monte. Nel pignoramento presso terzi la banca custode del denaro è litisconsorte necessario (ossia parte indispensabile del processo). Poiché l'istituto bancario non era stato coinvolto nel giudizio di opposizione, i giudici di legittimità hanno dichiarato la nullità del processo fin dal primo grado. La Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza e rimesso la causa al tribunale per integrare il contraddittorio e decidere nuovamente il merito.
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Pignoramento della pensione: eredi contro creditore in Cassazione
L'ordinanza in esame scaturisce dall'opposizione promossa dagli Eredi del Debitore contro il pignoramento della pensione del loro dante causa, avviato dal Creditore. Dopo che il Tribunale e la Corte d'Appello hanno rigettato parzialmente le contestazioni, gli Eredi hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte, rilevando la complessità delle questioni di fatto e di diritto sollevate, ha ritenuto che la causa non potesse essere decisa con rito camerale semplificato. Di conseguenza, con ordinanza interlocutoria, ha disposto il rinvio alla pubblica udienza per un esame approfondito delle regole sul pignoramento della pensione.
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