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Art. 545 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

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Altri anni per Art. 545 Codice di Procedura Civile

Credito di lavoro ereditato: limiti alla compensazione
La Corte di Cassazione ha stabilito che un credito di lavoro ereditato, come il TFR, non perde la sua natura protetta. Di conseguenza, la banca, ex datore di lavoro, non può compensarlo integralmente con i debiti bancari del defunto. La compensazione è ammessa solo entro il limite di un quinto, preservando la funzione di sostentamento del credito.
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Compensazione impropria: la Cassazione chiarisce
In una disputa nata da un contratto di subappalto per la realizzazione di un impianto, la Corte di Cassazione ha chiarito il funzionamento della compensazione impropria. La vicenda vedeva l'appaltatrice chiedere una penale per ritardo e la subappaltatrice il saldo dei lavori. La Corte ha stabilito che, quando crediti e debiti nascono dallo stesso rapporto contrattuale, la loro estinzione reciproca avviene dal momento in cui iniziano a coesistere e non dalla data della liquidazione giudiziale. L'analisi della compensazione impropria diventa così un semplice accertamento contabile con effetti retroattivi. Il ricorso della subappaltatrice è stato rigettato.
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Licenziamento per giusta causa: la Cassazione conferma
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un responsabile commerciale, confermando il suo licenziamento per giusta causa. Il lavoratore era stato licenziato per aver sistematicamente e senza autorizzazione ridotto i prezzi di vendita a favore di un unico cliente, causando un ingente danno economico all'azienda. La Corte ha ritenuto che i motivi del ricorso mirassero a un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità, e ha confermato la validità della procedura disciplinare e la sussistenza della condotta infedele.
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Sequestro preventivo: limiti pignorabilità pensione
La Corte di Cassazione chiarisce l'applicazione dei limiti di pignorabilità per le pensioni in caso di sequestro preventivo. La sentenza stabilisce che il momento determinante per il calcolo dei limiti non è la data di emissione del provvedimento, ma quella della sua concreta esecuzione. I fondi pensionistici accreditati prima dell'esecuzione sono protetti fino a un importo pari al triplo dell'assegno sociale, confermando la correttezza della decisione del tribunale di merito che aveva già applicato questo principio.
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