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Art. 543 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Penale

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Confisca diretta del denaro: lecito il blocco sui nuovi fondi
Una società subisce il sequestro dei conti bancari per reati fiscali commessi dai suoi amministratori. L'ente contesta la misura sostenendo che i fondi sono arrivati dopo i reati e derivano da attività lecite. La Corte di Cassazione respinge il ricorso e conferma che la confisca diretta del denaro è sempre legittima per il profitto da reati tributari. Il risparmio di spesa ottenuto evadendo le imposte equivale a un arricchimento monetario. Data la natura fungibile del denaro, il vincolo colpisce legittimamente tutte le somme depositate sul conto della società fino a concorrenza del debito, anche se accreditate successivamente al reato o dopo il primo blocco bancario.
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