Un creditore avviava un pignoramento presso terzi contro la debitrice per un credito superiore a venticinquemila euro. Nell'atto iniziale era inserito un invito generico a indicare altri beni. Successivamente, durante un pignoramento mobiliare, l'ufficiale giudiziario sbarrava la sezione relativa a tale invito. La debitrice non presentava alcuna dichiarazione e veniva condannata in appello per il reato di omessa dichiarazione dei beni pignorabili. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della difesa, chiarendo che nel pignoramento presso terzi l'insufficienza dei beni può essere valutata solo dopo la dichiarazione del terzo. Di conseguenza, l'invito iniziale era inefficace e mancava il presupposto stesso del reato. La Suprema Corte ha quindi annullato senza rinvio la condanna perché il fatto non sussiste.
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