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Art. 543 Codice di Procedura Civile — Sezione Quinta Civile

Altri anni per Art. 543 Codice di Procedura Civile

Creditore vs Banca: il Recupero Spese Esecuzione Forzata e l’Ordinanza di Assegnazione
Un Creditore ha avviato un'esecuzione forzata contro un Debitore (una Banca) per recuperare un credito. Il Creditore ha pagato l'imposta di registrazione per l'ordinanza di assegnazione e ha poi chiesto il rimborso al Debitore. I giudici di merito hanno respinto la sua richiesta. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione. Ha stabilito che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione sono costi dell'esecuzione. Il Creditore deve recuperare queste spese dal Terzo Pignorato, nei limiti del credito assegnato. Solo se non riesce a recuperarle da lì, può chiederle al Debitore originario. La Corte ha rigettato il ricorso del Creditore, confermando il principio sul recupero spese esecuzione forzata.
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Pignoramento fiscale tardivo: conseguenze sul vincolo
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio cruciale in materia di pignoramento fiscale tardivo. Se il terzo pignorato non paga le somme dovute entro il termine di 60 giorni previsto dall'art. 72 bis d.P.R. 602/1973, il pignoramento perde automaticamente la sua efficacia. Di conseguenza, un pagamento effettuato oltre tale scadenza non estingue il debito verso il creditore originario. La Corte ha anche chiarito che le sospensioni dei termini per l'emergenza COVID-19 non erano applicabili in questo specifico contesto, rendendo il versamento dell'Amministrazione finanziaria intempestivo e inefficace.
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Pignoramento e notifica: la giurisdizione tributaria
Una società contesta un pignoramento fiscale sostenendo di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento. La Corte di Cassazione respinge il ricorso, chiarendo che il giudice tributario ha giurisdizione per verificare la notifica degli atti precedenti; una volta accertata la regolarità della notifica, ogni altra questione sul pignoramento spetta al giudice ordinario. La Corte ha inoltre respinto le censure sulla produzione di prove in appello e sull'annullamento automatico del debito.
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