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Art. 543 Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

Altri anni per Art. 543 Codice di Procedura Civile

Elezione di domicilio: la Cassazione chiarisce la prova
Una società creditrice notifica un precetto a una società debitrice estera, effettuando un'elezione di domicilio in una città italiana dove presume esistano beni pignorabili. La società debitrice contesta la competenza di quel tribunale. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, stabilisce che la competenza è correttamente radicata nel luogo dell'elezione di domicilio, a condizione che il creditore fornisca la prova, anche solo di crediti ipotetici verso terzi, della presenza di beni del debitore in quel circondario. Viene così chiarito l'onere probatorio a carico del creditore.
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Fallimento: la dichiarazione integrativa non basta
Una società di servizi, dichiarata fallita, ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo che una dichiarazione integrativa dimostrava il mancato superamento delle soglie di fallibilità. La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione dei giudici di merito. Questi ultimi avevano ritenuto la dichiarazione integrativa tardiva e inattendibile, dando maggior peso al bilancio originario e alla scoperta di un ingente debito non dichiarato verso un Ente Pubblico. L'insistenza nel ricorso è stata sanzionata come abuso del processo.
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