La proprietaria di un cavallo ha citato in giudizio il proprietario del veicolo e la compagnia assicurativa per ottenere il ristoro economico a seguito dell'investimento mortale dell'animale. Il conducente ha deviato la traiettoria e colpito il cavallo per evitare un violento scontro frontale con un'altra automobile. I giudici di merito hanno escluso qualsiasi rilevanza penale nella condotta dell'automobilista, ritenendo l'urto giustificato dallo stato di necessità. Di conseguenza, si applica il termine breve biennale e non quello più lungo previsto per i reati. La danneggiata ha fatto decorrere oltre due anni tra l'invito alla negoziazione assistita e la notifica della citazione. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità del ricorso, sancendo la definitiva prescrizione risarcimento danni sinistro per tardività dell'azione intrapresa.
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