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Art. 539 Codice di Procedura Penale — Sezione Seconda Civile

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Equo indennizzo: processo penale e civile unici
La Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell'equo indennizzo per eccessiva durata del processo, il giudizio penale con costituzione di parte civile e il successivo giudizio civile per la liquidazione del danno costituiscono un unico procedimento. Di conseguenza, il termine per richiedere l'indennizzo decorre dalla fine del processo civile. Il ricorso del Ministero della Giustizia, che sosteneva la separazione dei due giudizi, è stato quindi respinto.
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