L'amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita subisce una condanna per bancarotta fraudolenta documentale a causa della mancata tenuta e dispersione dei libri contabili. L'imputato giustifica la perdita dei documenti adducendo un grave allagamento aziendale, confermato da una perizia giurata. I giudici di merito ritengono inattendibile l'evento poiché una causa assicurativa civile non aveva accordato l'indennizzo. La Corte di Cassazione accoglie le doglianze difensive: l'imputato deve solo introdurre gli elementi del fatto imprevisto, mentre l'accusa deve smentirli. Inoltre, la sentenza d'appello confonde l'omessa tenuta con la tenuta irregolare. Poiché il ricorso non è manifestamente infondato, i Supremi Giudici dichiarano l'estinzione del reato per prescrizione, annullando la condanna senza rinvio.
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