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Art. 53 Codice di Procedura Penale — Sezione Quinta Penale

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Lesioni e prescrizione: l’assenza del PM cancella solo la pena
Due imputati hanno subito una condanna per il reato di lesioni personali aggravate. I difensori hanno fatto ricorso in Cassazione eccependo l'estinzione del reato per decorso del tempo massimo previsto dalla legge. Il punto centrale riguardava un rinvio di udienza causato dall'astensione del vice procuratore onorario. La Suprema Corte ha chiarito che tale sciopero non genera alcuna sospensione della prescrizione, poiché l'ufficio dell'accusa è impersonale e la procura ha il dovere di sostituire il magistrato assente. Di conseguenza, i giudici hanno annullato la condanna penale per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia i risarcimenti economici dovuti alla persona offesa.
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