Un debitore ha contestato la validità di una procedura di espropriazione immobiliare avviata nel 1991. Dopo la rinuncia del creditore originario, un istituto bancario intervenuto successivamente ha rinnovato la trascrizione del pignoramento. Il debitore sosteneva che l'estinzione della posizione del primo creditore avesse travolto l'intera procedura. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la fine del titolo del creditore originario non blocca l'espropriazione immobiliare se partecipano altri creditori con titoli validi. Questi ultimi possono compiere tutti gli atti necessari, inclusa la rinnovazione della trascrizione del pignoramento. Il debitore perde la causa e deve pagare le spese legali.
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