La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 4972/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso per difetto di specificità. L'appellante contestava una sentenza della Corte d'Appello di Milano, lamentando una presunta remissione di querela e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni della persona offesa. La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso generici e non correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata, sottolineando che la prova non si basava unicamente sulle dichiarazioni della vittima ma anche sulle ammissioni dell'imputato. La mancanza di una critica puntuale ha determinato la conferma della condanna al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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