La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore condannato per omesso versamento IVA. La Corte ha ribadito che il nuovo amministratore è responsabile per i debiti tributari pregressi se non li salda entro la scadenza. La crisi di liquidità dell'azienda non costituisce una valida giustificazione, rientrando nel normale rischio d'impresa. La responsabilità penale sussiste anche a titolo di dolo eventuale, poiché l'amministratore, subentrando, accetta il rischio delle conseguenze derivanti da inadempienze precedenti.
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