La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per un imputato coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, specificamente cocaina. La difesa aveva contestato la modifica del capo d'imputazione operata dal giudice, che aveva eliminato il riferimento alle droghe leggere considerandolo un mero refuso. La Suprema Corte ha stabilito che non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa, poiché la condotta contestata riguardava inequivocabilmente una droga pesante. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi e per l'assenza di pregiudizio concreto per l'imputato, il quale aveva comunque beneficiato del rito abbreviato.
Continua »