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Art. 521 Codice di Procedura Penale — Sezione Lavoro Civile

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Licenziamento disciplinare: legittimo anche se la condanna cade
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato a una docente scolastica, la quale svolgeva anche l'attività di avvocato. La donna era stata coinvolta in una vicenda penale per aver fatto da intermediaria nel passaggio di denaro volto a modificare una testimonianza. Nonostante la sentenza penale di primo grado fosse stata dichiarata nulla in appello per una diversa qualificazione del reato (da concussione a corruzione), i giudici civili hanno ritenuto pienamente utilizzabili i fatti accertati. La Cassazione ha ribadito l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale. Inoltre, ha escluso la violazione del principio di immutabilità della contestazione, poiché il nucleo della condotta illecita (l'accordo fraudolento per denaro) è rimasto identico, giustificando la massima sanzione espulsiva per la gravità del danno all'immagine della scuola.
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Licenziamento disciplinare e condotta omertosa
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di un licenziamento disciplinare irrogato a un dirigente che, pur essendo stato assolto in sede penale, aveva mantenuto una condotta omertosa non segnalando illeciti di cui era a conoscenza. La decisione ribadisce l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale quando i fatti materiali contestati rimangono i medesimi.
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