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Art. 521-bis Codice di Procedura Civile — Sezione Prima Civile

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Rivendica beni nel fallimento: la prova di proprietà
Una società ha rivendicato la proprietà di beni mobili inventariati nella sede di un'impresa fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la prova di proprietà in ambito fallimentare richiede un onere probatorio rigoroso. È necessario un atto con data certa anteriore al fallimento che dimostri non solo la titolarità del bene, ma anche il motivo per cui questo si trovava presso l'impresa fallita. La semplice cessazione del contratto di locazione dei locali è stata ritenuta irrilevante.
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