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Art. 52 Codice di Procedura Penale — Sezione Settima Penale

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Revoca della detenzione domiciliare: ricorso respinto e multa
Il Tribunale di sorveglianza ha disposto la revoca della detenzione domiciliare nei confronti del Detenuto. Quest'ultimo ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando la nullità del provvedimento. La difesa ha contestato la partecipazione al collegio giudicante dello stesso magistrato che aveva precedentemente sospeso in via provvisoria la misura alternativa. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno chiarito che tale situazione non determina una nullità insanabile. Il Detenuto avrebbe dovuto attivare tempestivamente lo strumento della ricusazione del giudice. Non avendolo fatto, decade da qualsiasi successiva contestazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Dovere di astensione del giudice: rigetto concordato non è vizio
Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo condannava per reati in materia di stupefacenti. Tra i motivi di ricorso, ha contestato la violazione del dovere di astensione del giudice d'appello, colpevole a suo dire di aver rigettato una proposta di concordato e poi deciso il merito. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non sussiste alcuna violazione del dovere di astensione del giudice se quest'ultimo rigetta legittimamente un concordato. Inoltre, la richiesta di rivalutare le attenuanti è inammissibile poiché mira a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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