Il Ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che lo condannava per reati in materia di stupefacenti. Tra i motivi di ricorso, ha contestato la violazione del dovere di astensione del giudice d'appello, colpevole a suo dire di aver rigettato una proposta di concordato e poi deciso il merito. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che non sussiste alcuna violazione del dovere di astensione del giudice se quest'ultimo rigetta legittimamente un concordato. Inoltre, la richiesta di rivalutare le attenuanti è inammissibile poiché mira a un riesame dei fatti, precluso in sede di legittimità. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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