Un soggetto condannato a risarcire i danni per lesioni personali ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che la provocazione della vittima dovesse ridurre l'importo dovuto. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo un principio consolidato: la provocazione non costituisce concorso di colpa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. e non può diminuire il risarcimento del danno, poiché la reazione violenta è una scelta volontaria dell'aggressore.
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