Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la Recidiva, intesa come aggravante a effetto speciale, non può essere contestata dal Pubblico Ministero se il termine di prescrizione per il reato base è già decorso. In presenza di un reato già estinto, il giudice ha l'obbligo di dichiararne immediatamente l'estinzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p., impedendo che una contestazione tardiva possa far rivivere un'azione penale ormai conclusa per il decorso del tempo.
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