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Art. 517 Codice Penale — Sezione Prima Civile

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Giudizio civile di rinvio: la chiamata del terzo
La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudizio civile di rinvio, disposto ai sensi dell'art. 622 c.p.p. dopo l'annullamento di una condanna penale, costituisce un procedimento nuovo e autonomo. Di conseguenza, si applicano integralmente le regole del processo civile, inclusa la possibilità per il convenuto di chiamare in causa un terzo a titolo di garanzia. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva negato tale facoltà, affermando la piena autonomia del giudizio civile e i diritti di difesa del convenuto.
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