La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso, chiarendo la distinzione cruciale tra 'fatto diverso' e 'fatto nuovo'. Il caso riguardava la modifica di un'imputazione per violazione di una misura di prevenzione. La Corte ha stabilito che la variazione, riguardando un dettaglio giuridico e non il nucleo storico dell'accaduto, integra un 'fatto diverso' (art. 516 c.p.p.) e non un 'fatto nuovo' (art. 518 c.p.p.), confermando la legittimità dell'operato dei giudici di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di un'ammenda.
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