Un detenuto ha presentato ricorso contro la proroga del suo regime detentivo speciale 41 bis, applicato per i suoi legami con un clan camorristico e la perdurante operatività dell'organizzazione. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma aveva confermato il regime. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le motivazioni del Tribunale fossero coerenti e che il ricorso non evidenziasse violazioni di legge o carenze motivazionali. Il sindacato della Cassazione sul regime detentivo speciale 41 bis è limitato a questi aspetti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
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