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Art. 513 Codice di Procedura Civile — Sezione Terza Civile

Altri anni per Art. 513 Codice di Procedura Civile

Pignoramento quote srl fiduciaria: la Cassazione chiarisce
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024, ha stabilito che il pignoramento di quote di s.r.l. intestate a una società fiduciaria deve seguire la procedura di pignoramento diretto ex art. 2471 c.c., e non quella presso terzi. La Corte ha chiarito che la quota di s.r.l. è un bene immateriale e la società fiduciaria, avendo solo la titolarità formale, non è un 'terzo debitore'. Di conseguenza, il pignoramento eseguito con le forme dell'art. 543 c.p.c. è stato dichiarato nullo.
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Responsabilità Ufficiale Giudiziario: quali limiti?
La Corte di Cassazione conferma la responsabilità dell'ufficiale giudiziario che aveva rifiutato di eseguire un pignoramento, ritenendo invalido il titolo esecutivo nonostante la presenza della formula esecutiva. La Corte ha chiarito che il potere dell'ufficiale è limitato a un controllo meramente formale e non può estendersi a una valutazione di merito, che spetta esclusivamente all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, il rifiuto è stato considerato illegittimo e fonte di danno risarcibile.
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Responsabilità dello Stato: risarcimento per sgombero
Un'ordinanza della Cassazione ha confermato la responsabilità dello Stato, specificamente del Ministero dell'Interno, per il grave ritardo nell'esecuzione di un ordine di sgombero di un immobile occupato abusivamente. Nonostante la presenza di una situazione sociale complessa, la Corte ha stabilito che l'autorità pubblica ha il dovere di fornire i mezzi necessari per attuare i provvedimenti giudiziari, condannando il Ministero al risarcimento del danno patrimoniale subito dalla proprietaria per la mancata disponibilità del bene.
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Pignoramento luoghi del debitore: la guida definitiva
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di una debitrice contro un'esecuzione forzata, chiarendo il concetto di 'pignoramento luoghi del debitore'. La Corte ha stabilito che un cantiere edile, anche se situato su una via pubblica, è considerato un 'luogo appartenente al debitore' ai sensi dell'art. 513 c.p.c., se in esso viene esercitata stabilmente l'attività d'impresa. Di conseguenza, il pignoramento dei beni mobili presenti in tale luogo è legittimo, senza necessità di ulteriori formalità relative alla disponibilità diretta dei beni o al consenso di terzi detentori.
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