Una società ha presentato un'azione di rivendica beni fallimento per tre imbarcazioni, incluse nell'attivo di un'altra società fallita. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'onere di provare la proprietà spetta esclusivamente al terzo rivendicante. La Corte ha sottolineato che, in presenza di stretti legami e commistione tra la società rivendicante e quella fallita, la prova testimoniale può essere esclusa se il diritto vantato non appare verosimile, rafforzando così i rigidi requisiti probatori in materia fallimentare.
Continua »