Un uomo, fingendosi venditore online, ha incassato un cospicuo acconto per poi rendersi immediatamente irreperibile senza consegnare il bene. Condannato nei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che si trattasse di un semplice inadempimento civile e non di una truffa contrattuale. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che incassare un acconto sul web e sparire nel nulla costituisce una vera e propria macchinazione preordinata all'inganno. Inoltre, la mancata comparizione della vittima in udienza non equivale a una rinuncia tacita alla querela, a meno che non vi sia stato un esplicito avvertimento legale sulle conseguenze della sua assenza. L'imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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