Il Conducente veniva condannato per il reato di guida in stato di ebbrezza, avendo registrato un tasso alcolemico pari a oltre 3,5 g/l. L'imputato proponeva ricorso in Cassazione, contestando la mancata prova del corretto funzionamento dell'etilometro da parte dell'accusa e una correzione della data del reato nel capo d'imputazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, sebbene spetti alla pubblica accusa dimostrare l'omologazione dello strumento, la difesa ha l'onere di allegare elementi concreti che facciano dubitare del suo funzionamento, non bastando una generica contestazione. La correzione della data non ha inoltre leso il diritto di difesa. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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